Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1973 al 11 maggio 1976. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' soppressa. E' altresi' soppressa per i tenenti-colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di eta' prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 11 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art1 · fonte su Normattiva