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Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' soppressa. E' altresi' soppressa per i tenenti-colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di eta' prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 11 maggio 1976
