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Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 8 sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13a mensilita', dell'indennita' di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare. Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della pensione ordinaria e degli assegni sostitutivi nulla e' innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvedera' in materia, ai sensi del successivo articolo 14.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 27 marzo 2012

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