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Con effetto dal 1° dicembre 1972 e' fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennita' di funzione di cui all'articolo 8 della presente legge, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalita' per il personale statale. Salvo quanto stabilito dai successivi terzo e quarto comma, restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 365, e 23 dicembre 1970, n. 1054, nonche' le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero. Ai generali di divisione e di corpo d'armata, agli ammiragli di divisione e di squadra ed ai generali di divisione aerea e di squadra aerea, le indennita' previste dalla citata legge 27 maggio 1970, n. 365, competono soltanto per i periodi in cui sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi. E' fatta eccezione per i generali di divisione aerea e di squadra aerea ai quali, anche se non si trovino nella predetta posizione, competono tali indennita', ma commisurate a quelle iniziali previste per gli ufficiali con meno di dieci anni di effettivo servizio aeronavigante, fermo restando che ai fini di pensione si calcola, con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, la misura prevista per il grado rivestito, computandosi per meta' il periodo di effettivo servizio aeronavigante nei gradi predetti con percezione dell'indennita' nella misura iniziale. Ai colonnelli e ai generali di brigata l'indennita' di impiego operativo prevista dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 365, e' corrisposta in misura ridotta del 50 per cento. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Tesoro. Le indennita', i proventi e i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attivita' prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972 saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attivita', del miglioramento economico netto per stipendio e per indennita' di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione della presente legge. Degli avvenuti versamenti sara' data di volta in volta comunicazione all'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dello importo e del titolo delle singole indennita', proventi e compensi percepiti e dei periodi di attivita' cui essi si riferiscono. Il personale che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1 luglio 1972 non e' tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 1 dicembre 1975
