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Con effetto dal 1 dicembre 1972, la pensione ordinaria, l'indennita' di buonuscita ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidate sulla base del trattamento economico previsto dalla presente legge. Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972 sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definitivo previsto dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili secondo le misure spettanti al 1 dicembre 1972.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 27 marzo 2012
