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Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o siano compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per le promozioni nel servizio permanente effettivo almeno: per la prima volta, se colonnelli o tenenti colonnelli; per la terza volta, se generali, si applicano le norme precedentemente in vigore sia ai fini della promozione nella posizione di a disposizione che della cessazione dal servizio permanente per eta'.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 11 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art16 · fonte su Normattiva