Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1973 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 24.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, quanto a lire 21.200 milioni, mediante riduzione dello stanziamento concernente ulteriore apporto alla Cassa per il Mezzogiorno, di cui al capitolo n. 5157 del suindicato stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio. In corrispondenza della riduzione di lire 21.200 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento, autorizzato per l'anno finanziario 1973 a favore della detta Cassa per il Mezzogiorno con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18. All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 54.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 27 marzo 2012
