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Qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, n. 1, annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni e integrazioni, non si raggiunga il numero massimo stabilito dall'articolo 3 della presente legge, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art4 · fonte del testo