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I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dello avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, sono collocati nella predetta posizione dal 1 gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di eta'.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art6 · fonte del testo