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L'indennita' di funzione, prevista per i generali di brigata e per i colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, e' pensionabile, e' assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010
