In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attivita' di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 19 ottobre 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 633/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    La dichiarazione delle aree "indiziate per minerale" - cui provvede il Ministro per l'industria sentite le Regioni a statuto speciale o le Province autonome - costituisce una competenza meramente dichiarativa e strettamente connessa alle attività di ricerca operativa e di ricerca di base, come tale certamente non lesiva delle potestà primarie delle Province autonome in materia di miniere. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

    Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 7 Norme per l'attuazione della politica mineraria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art6 · fonte su Normattiva