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I piani triennali di cui all'articolo precedente devono tendere ad accelerare e intensificare l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi dei bovini e devono essere realizzati ai sensi delle norme previste dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1 marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124, nonche' delle norme della presente legge e delle direttive comunitarie in materia, in modo da far considerare gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche. A tali fini le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a fornire al Ministero della sanita' le notizie che saranno loro richieste concernenti l'attuazione dei piani di cui all'articolo 1 e al precedente comma.
Testo in vigore dal 16 giugno 1981 al 27 settembre 2022
