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Il Ministero della sanita' presenta ai competenti organi della CEE le domande di rimborso riferite alle macellazioni effettuate nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 durante l'anno civile, entro il 30 giugno dell'anno successivo. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' i veterinari provinciali della Sicilia devono trasmettere al Ministero della sanita' la documentazione relativa a dette macellazioni almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma. Le somme relative ai rimborsi di cui al primo comma, effettuati dalla Comunita' economica europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Testo in vigore dal 16 giugno 1981 al 27 settembre 2022
