Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2015, N. 204
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204
18Il D.Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986".
Testo in vigore dal 6 gennaio 2016 al 23 dicembre 2018
