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Al 31 dicembre 1975 i crediti ed in genere ogni attivita' di compendio della separata gestione saranno realizzati ed il ricavato sara' attribuito in primo luogo allo Stato, fino a concorrenza delle somme che il Tesoro avra' anticipato per il pagamento delle rate di interesse e di capitale delle obbligazioni emesse. Il residuo sara' attribuito per il 90% allo Stato e per il 10% all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero. Per converso nel caso che le somme che il Tesoro avesse anticipate per il pagamento di rate di interesse o di capitale delle obbligazioni da esso garantite, superassero il ricavato dell'alienazione delle attivita' di compendio della gestione, la differenza perduta sara' supportata per il 90% dal Tesoro e per il 10% dal patrimonio dell'istituto.

Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 15 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art7 · fonte del testo