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Alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148. Le disposizioni di cui al precedente comma non riflettono l'imposta generale sull'entrata.
Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984
