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Il Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato a stipulare con l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero le convenzioni eventualmente occorrenti per regolare i rapporti fra l'Istituto e lo Stato in dipendenza della presente legge.

Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art9 · fonte del testo