Art. 3 — Procedura e termine di avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1993 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.- Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2, il comitato del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilita' da realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo ella regione nei limiti delle disponibilita' finanziarie ad essa attribuite. Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al comma 4 sono revocate di diritto e portate ad incremento delle disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresi' ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge. (( Il presidente della giunta regionale puo' promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale, al fine di accertare la fattibilita' di tali interventi nelle aree. ((2 )) Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni. 2 Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
IL D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi neiprogrammi gia' approvati e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Testo in vigore dal 5 dicembre 1993 al 1 gennaio 1997
