Norme per l'edilizia residenziale

Art. 20 — Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi

I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:

  • a)per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprieta'; per i soci di cooperative edilizie a proprieta' individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:
  • 1)in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
  • 2)in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
  • 3)in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
  • b)per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'articolo 3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dello alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.

Testo vigente dal 19 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art20 · fonte su Normattiva