Norme per l'edilizia residenziale

Art. 24 — Abitazioni realizzate con leggi anteriori

Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite. ((Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalita' di determinazione del reddito previste dall'articolo 21 con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso e applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario)). Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalita' ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo. Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21.

Testo vigente dal 17 febbraio 1980

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