Norme per l'edilizia residenziale

Art. 42 — Norme tecniche

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:

  • 1)i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
  • 2)il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali. Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni. Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.

Testo vigente dal 19 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art42 · fonte su Normattiva