Norme per l'edilizia residenziale
Art. 42 — Norme tecniche
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:
- 1)i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
- 2)il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali. Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni. Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.
Testo vigente dal 19 agosto 1978
