Art. 47 — Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione
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Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalita' previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono rateizzati in non piu' di quattro rate semestrali. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalita' previste dallo articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1.
Testo in vigore dal 19 agosto 1978 al 17 febbraio 1980
