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La data per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 1 e' fissata dal Ministro per l'interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1978 al 19 giugno 1991
