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Tutti i consigli comunali e provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati con le modalita' di cui all'articolo 2 in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno di scadenza, se eletti nel primo semestre dell'anno, ed in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo, se eletti nel secondo semestre dell'anno. Tutti i consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1978 e 1979 verranno rinnovati con le modalita' di cui all'articolo 2 in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1983. Tutti i consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1980 e 1981 verranno rinnovati, con le modalita' di cui all'articolo 2 in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1985. I consigli comunali e provinciali eletti nel corso dell'anno 1982 verranno rinnovati, con le modalita' di cui all'articolo 2, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del 1988.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1978 al 19 giugno 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;3~art3 · fonte del testo