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La data delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli provinciali per motivi diversi dalla scadenza e' fissata dai prefetti a norma dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, non oltre novanta giorni dal verificarsi delle condizioni che rendono necessarie le elezioni e, comunque, dalla sostituzione, anche provvisoria, dei consigli con commissari. Tale termine puo' essere ulteriormente prorogato, a cura dei prefetti, per non piu' di altri novanta giorni al solo fine di far coincidere dette elezioni con uno dei turni elettorali amministrativi determinati dalla presente legge. I consigli comunali e provinciali eletti ai sensi del precedente comma saranno rinnovati secondo le scadenze indicate nel precedente articolo 3.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1978 al 19 giugno 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;3~art4 · fonte del testo