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La elezione dei consigli circoscrizionali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 278, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione del consiglio comunale. Il regolamento di cui all'articolo 4 della predetta legge puo' prevedere che fino alla elezione diretta le circoscrizioni istituite siano rette da un presidente e da un consiglio circoscrizionato, che sia nominato con le modalita' di cui all'articolo 4, punto 4), ed abbia i poteri di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, fino alla prima rinnovazione dei rispettivi consigli comunali. Alla rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli circoscrizionali medesimi. I commi primo e secondo dell'articolo 21 della legge 8 aprile 1976, n. 278, sono abrogati.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1978 al 19 giugno 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;3~art5 · fonte del testo