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Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 323 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il primo comma dell'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1978 al 19 giugno 1991
