Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a: 12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri; 8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri; 6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 Consiglieri; 4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 Consiglieri; e 2 effettivi negli altri. "Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti e' di due. "Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del sindaco".

Testo vigente dal 2 marzo 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art15 · fonte del testo