Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'elezione del sindaco non e' valida se non e' fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti".
Testo vigente dal 2 marzo 1951
