Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 14 — Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

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Il Tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali e con l'assistenza del cancelliere:

  • 1)effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
  • 2)procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;
  • 3)determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli di cui al n. 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della Regione. La cifra individuale e' data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2). La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo cosi' il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non sono assegnati perche' non e' raggiunto il quoziente, sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti. In caso di parita' di resti, il seggio e' attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parita' di questa ultima si procede a sorteggio. Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali. Il presidente, in conformita' ai risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art14 · fonte su Normattiva