Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 15 — Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale

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Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e' redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere. Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformita' all'articolo precedente. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con gli atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria del Tribunale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art15 · fonte su Normattiva