Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Art. 16 — Sostituzione nei seggi vacanti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il seggio che rimanga vacante per nullita' dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuite al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
