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Il seggio che rimanga vacante per nullita' dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuite al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art16 · fonte su Normattiva