La seconda, parte del secondo comma dell'art. 45 e' sostituita dalla seguente: "Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere fino a 15; di quattro, da 16 in poi"
Testo vigente dal 26 gennaio 1948
La seconda, parte del secondo comma dell'art. 45 e' sostituita dalla seguente: "Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere fino a 15; di quattro, da 16 in poi"
Testo vigente dal 26 gennaio 1948
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art18 · fonte del testo