L'art. 48 e' sostituito dal seguente: "La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".
Testo vigente dal 26 gennaio 1948
L'art. 48 e' sostituito dal seguente: "La votazione deve proseguire fino alle ore ventidue. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".
Testo vigente dal 26 gennaio 1948
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art19 · fonte del testo