Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono costituiti dai seguenti: "Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge".

Testo vigente dal 26 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art2 · fonte del testo