Gli articoli 4, 5, 6 e 12 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della legge i ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.
Testo vigente dal 26 gennaio 1948
