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A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dello Stato concernenti in tutto o in parte contributi ad istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti. Le soppressioni e le riduzioni di capitoli da apportare, in relazione al suddetto accorpamento, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri interessati. Il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la vigilanza sulle istituzioni culturali di cui al primo comma anche se gia' attribuita dalle norme istitutive degli enti stessi ad altri Ministeri. Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attivita' svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente. Per la concessione del contributo e' altresi' richiesto che gli enti rispondano ai requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore, puo' sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattivita' dell'ente. La sospensione del finanziamento annuale, qualora protratta per sistematica inattivita', comporta la esclusione dell'ente dalla tabella in sede di revisione della stessa. Lo stanziamento del capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, cosi' come rideterminato dal primo comma del presente articolo, e' incrementato ulteriormente di L. 2.254.665.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980.
Testo in vigore dal 8 aprile 1980 al 1 gennaio 1997
