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A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e' incrementato di L. 300.000.000. Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606 cosi' aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' erogare annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Possono essere ammessi al contributo gli enti che abbiano svolto attivita' per almeno un triennio. Gli enti suddetti sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali la relativa documentazione, unitamente al programma di attivita' che intendono svolgere utilizzando il contributo richiesto. Per la concessione del contributo e' altresi' richiesto che:
- a)gli enti svolgano servizi nel campo culturale;
- b)gli enti promuovano attivita' di ricerca;
- c)gli enti svolgano attivita' sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma. Il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo forma oggetto di apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni, dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980. Sullo stanziamento di cui al capitolo 1606, aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e degli enti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma e' disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.
Testo in vigore dal 8 aprile 1980 al 1 gennaio 1997
