Il comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di comitato di settore per i beni librari. E' costituito il comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e' sostituito dal seguente: "Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 4:
- 1)comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- 2)comitato di settore per i beni archeologici;
- 3)comitato di settore per i beni storici ed artistici;
- 4)comitato di settore per i beni archivistici;
- 5)comitato di settore per i beni librari;
- 6)comitato di settore per gli istituti culturali". Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 8 aprile 1980
