Art. 9 — Comitati di collaborazione culturale
Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attivita' degli Istituti stessi. Sono chiamati a far parte dei Comitati a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonche' esponenti qualificati delle comunita' di origine italiana. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorita' diplomatiche competenti per territorio.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
