Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attivita' degli Istituti stessi. Sono chiamati a far parte dei Comitati a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonche' esponenti qualificati delle comunita' di origine italiana. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorita' diplomatiche competenti per territorio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art9 · fonte su Normattiva