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A decorrere dal 1 gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalita' indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attivita' di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa. La tabella di cui al precedente comma e' soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano a termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applichera' preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non puo' essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato. Nella tabella non sono inclusi gli enti che operano nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, salvo che per le attivita' di natura internazionale estranee al settore della cooperazione allo sviluppo. Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge e' che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attivita' programmate. Tali attivita' devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori:

  • 1)formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;
  • 2)organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;
  • 3)pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale. Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate. Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario. Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1982 al 7 novembre 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-12-28;948~art1 · fonte su Normattiva