Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1982 al 1 gennaio 2019. Leggi il testo vigente →

Il Ministero degli affari esteri puo' concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari agli enti compresi nella tabella allegata nonche' ad enti non compresi nella stessa tabella purche' rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge. La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1982 al 1 gennaio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-12-28;948~art2 · fonte su Normattiva