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Il Ministero degli affari esteri puo' concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari agli enti compresi nella tabella allegata nonche' ad enti non compresi nella stessa tabella purche' rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge. La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1982 al 1 gennaio 2019
