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Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattivita' dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarita' nella gestione degli stessi dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate nella tabella sono modificate, secondo le procedure di cui all'articolo 1, nei limiti del contributo soppresso.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1982 al 1 gennaio 2019
