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A decorrere dal 1 gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella allegata, sono unificati in un solo capitolo. Lo stanziamento del detto capitolo, cosi' come determinato dal primo comma del presente articolo e' incrementato ulteriormente di lire 1.615 milioni per l'anno 1982 e di lire 1.965 milioni a decorrere dall'anno 1983. Per le finalita' previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge e' autorizzata per il 1982 una ulteriore spesa di lire 150 milioni. All'onere complessivo di lire 1.765 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno. All'onere di lire 1.965 milioni relativo all'anno 1983 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza della modifica triennale della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1982 al 1 gennaio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-12-28;948~art5 · fonte del testo