Norme per l'esercizio del credito navale

Art. 6 — Facilitazioni fiscali

Gli atti relativi al pagamento dilazionato di parte del prezzo della costruzione o della trasformazione o dell'ammodernamento della nave, che i cantieri navali, ad integrazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, concedessero agli armatori, nonche' le conseguenti iscrizioni di garanzie e privilegi e le successive cancellazioni, sono sottoposti al pagamento della tassa fissa di lire 200 e vanno esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi corrispondenti.

Testo vigente dal 19 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art6 · fonte del testo