Art. 7 — Limiti di applicazione del credito navale
((Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonche' alle navi destinate ad attivita' di ricerca o industriali)). Sono comunque escluse:
- a)le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;
- b)le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare;
- c)le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.
Testo vigente dal 21 giugno 1978
