1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri".
Testo vigente dal 5 gennaio 2002
