Art. 6Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilita' previste dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilita' previste dall'articolo 1. La dichiarazione di cui al comma 2 e' rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione e' resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilita' previste da altre disposizioni di legge.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235~art6 · fonte su Normattiva