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Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:
- a)che la stazione sia ubicata in localita' tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini;
- b)che i riproduttori impiegati rispondano, per razza, e produzione tipica, alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico della zona;
- c)che il conduttore della stazione sia in possesso almeno della licenza elementare e dia affidamento di sufficiente capacita' per l'esercizio della specifica attivita';
- d)che la stazione sia fornita d'idonea attrezzatura.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999
