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L'approvazione per la fecondazione equina deve essere richiesta al presidente della Commissione di cui allo articolo 9, avente sede presso l'istituto di incremento ippico competente per territorio, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10. Tale richiesta puo' essere avanzata anche dagli allevatori, che intendano qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art7 · fonte del testo