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I cavalli e gli asini stalloni possono essere impiegati per la riproduzione soltanto nella circoscrizione per la quale sono stati approvati. Su conforme parere della Commissione di cui al successivo articolo 9, la zona d'impiego del riproduttore puo' essere limitata ad una sola Provincia, o a parte di essa, o ad un gruppo di Province facenti parte della circoscrizione. Nelle zone tipiche di produzione asinina, su conforme parere della Commissione sopra citata, gli asini stalloni possono essere approvati per la sola fecondazione di cavalle, con esclusione delle asine. La Commissione di cui al successivo articolo 9 rilascia, all'atto della visita l'attestato di approvazione. I cavalli e gli asini, masche interi, che nei mercati-concorso autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siano classificati dalla giuria nella 1ª e nella 2ª classe si intendono approvati ad esercitare la fecondazione nell'anno successivo, purche' destinati a zone nelle quali l'indirizzo zootecnico consenta il loro impiego. L'Istituto di incremento ippico competente per la circoscrizione di impiego di detti stalloni rilascia lo attestato di approvazione su presentazione del certificato di classifica emesso dalla Giuria dei mercati concorso anzidetti.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art8 · fonte del testo